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Fondo di solidarietà del personale del credito: limiti di accesso all’assegno ordinario
L’INPS, con il Messaggio n. 4975 del 6 dicembre 2016, interviene per fornire chiarimenti relativamente ai limiti imposti dal decreto Interministeriale n. 83486/2014 all’accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà per la conversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno all’occupazione e del reddito del personale del credito. A riguardo l’INPS ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del Decreto n. 83486/2014, l’intervento ordinario del Fondo è determinato in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda. Inoltre, la delibera n. 125/2016 del Comitato amministratore del Fondo prevede un ulteriore limite da applicarsi in relazione al gruppo societario di appartenenza dell’azienda istante, ovvero, nel caso in cui non vi sia un gruppo di appartenenza, in relazione alla stessa azienda. Ai fini dell’effettuazione dei controlli dei predetti limiti, l’Istituto rende nota la necessità che l’azienda, al momento della presentazione della domanda, provveda ad inviare tramite PEC all’indirizzo dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it, una apposita dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il facsimile allegato al messaggio, attestante l’elenco delle aziende facenti parte del gruppo societario indicato in domanda, distinguendole per denominazione, codice fiscale e matricola. Fondo di solidarietà del personale del credito: limiti di accesso all’assegno ordinario

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