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Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali
Con Risposta 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di conservazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare l’Agenzia ha precisato che:
  • la dichiarazione, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o PEC, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso;
  • una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico; in alternativa può comunque, conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa;
  • qualora il contribuente intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, dovrà rispettare le regole del C.A.D., attraverso l’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata/avanzata.
Non per ultimo, l’Agenzia precisa che solo il contribuente deve firmare la dichiarazione inviata; l’intermediario non è tenuto a sottoscrivere materialmente la dichiarazione inviata. La sottoscrizione dell’intermediario è, infatti, precedente all’invio telematico e si sostanzia nell’indicazione, all’interno del file, della presenza della firma tramite un flag (riquadro Impegno alla presentazione telematica).Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali

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