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Sisma bonus per acquisto case antisismiche: chiarimenti delle Entrate
Con Risposta ad Interpello 16 gennaio 2020, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza della detrazione “sisma-bonus” per acquisto di case antisismiche, di cui al comma 1-septies, articolo 16, D.L. n. 63/2013. Nel caso di specie, una società di servizi intende fruire dell’agevolazione, costituendo, per la realizzazione dei lavori, una newco di cui probabilmente sarà il socio maggioritario. L’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti ai fini del “sisma bonus acquisti”:
  • è confermata la spettanza dell’agevolazione per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio che comporta un aumento volumetrico, purché la normativa urbanistica permetta tale variazione;
  • la detrazione è ammessa anche su eventuali acconti, purché il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire della detrazione ed i lavori riguardanti l’intero fabbricato siano stati ultimati. In caso contrario, è necessario attendere la fine dei lavori per fruire della detrazione;
  • l’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo pattuito con bonifico bancario o postale;
  • è ammessa la possibilità di cessione del credito, anche ai soci della compagine che realizzerà gli interventi. Non è ammesso il cd. “sconto in fattura”, abrogato dal 2020.Sisma bonus per acquisto case antisismiche: chiarimenti delle Entrate

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