Regime speciale lavoratori rimpatriati: periodo di studio e lavoro non cumulabili ai fini dei 24 mesi |
In tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi fuori dall’Italia, il periodo di studio e quello di lavoro non sono cumulabili, essendo necessario che l’attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno 24 mesi.
Con il Principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020, l’Agenzia ha ricordato che, in merito all’attività di studio, il requisito dello svolgimento negli ultimi 24 mesi è soddisfatto purché il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream di durata pari ad almeno 2 anni accademici.Regime speciale lavoratori rimpatriati: periodo di studio e lavoro non cumulabili ai fini dei 24 mesi |
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