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Ulteriori chiarimenti sul regime di non imponibilità IVA per le navi: Risoluzione
Con Risoluzione 16 gennaio 2018, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” nell’ambito dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972. In particolare, l’Agenzia, integrando quanto espresso nella Risoluzione n. 2/2017, ha chiarito, tra l’altro, che:
  • con il termine “viaggio”, si intende fare riferimento agli spostamenti tra porti (italiani, UE o Extra UE) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale, nell’ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri;
  • per documentazione ufficiale s’intende ogni documentazione che provenga dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dal mezzo di trasporto;
  • l’applicazione provvisoria del regime di non imponibilità si estende a tutti quei casi in cui si riscontra una obiettiva discontinuità nell’utilizzo del mezzo;
  • il periodo di riferimento per il calcolo della percentuale di viaggi effettuati in alto mare, qualora la nave resti ferma per uno o più anni, è quello dell’ultimo anno di utilizzo del mezzo.Ulteriori chiarimenti sul regime di non imponibilità IVA per le navi: Risoluzione

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