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Invio dei dati al sistema TS da parte delle IPAB se l’utente richiede il documento fiscale: Risoluzione
Con Risoluzione 16 gennaio 2018, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle IPAB (Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza) che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare l’Agenzia ha chiarito che tali Istituti, anche quando dispensati dall’obbligo di fatturazione e registrazione, sono comunque tenuti a comunicare, tramite il Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute e le relative prestazioni mediche detraibili/deducibili, rimaste a carico dell’utente. Non sussiste l’obbligo di comunicazione per prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali. Inoltre, al fine di consentire ai contribuenti di documentare idoneamente la detrazione o deduzione dell’onere, e all’Agenzia delle Entrate di indicare la quota di spese sanitaria nella dichiarazione dei redditi precompilata, in caso di emissione del documento fiscale, l’Agenzia delle Entrate raccomanda di:
  • dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, distinguendo in fattura, in particolare, le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo (a titolo esemplificativo, comune o regione);
  • qualora non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, di determinare la quota di spese sanitaria applicando alla retta di ricovero la percentuale forfettaria stabilita dalle delibere regionali, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2017.Invio dei dati al sistema TS da parte delle IPAB se l’utente richiede il documento fiscale: Risoluzione

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