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Il dipendente che ottiene l’incentivo all’esodo e rassegna le dimissioni non può più impugnarle dopo 5 anni
Con l’Ordinanza n. 1159 del 18 gennaio 2018 la Cassazione stabilisce che il tentativo di conciliazione presentato dal lavoratore non ha l’effetto di annullare le dimissioni: la prescrizione può essere cioè interrotta solo con una domanda giudiziale. La Corte boccia il ricorso del dipendente di un istituto bancario che aveva inizialmente rassegnato le dimissioni, chiedendo poi successivamente al datore di lavoro di reintegrarlo. Nell’Ordinanza, richiamando l’art. 2943 c.c. si stabilisce che “la prescrizione dell’azione di annullamento, di natura costitutiva, è insuscettibile di interruzione mediante atto di messa in mora, essendo all’uopo necessaria la proposizione dell’azione in sede giudiziaria”.Il dipendente che ottiene l’incentivo all’esodo e rassegna le dimissioni non può più impugnarle dopo 5 anni

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