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Illegittimità del licenziamento del lavoratore che si reca al mare durante la malattia
Con la Sentenza n. 1173 del 18 gennaio 2018 la Corte di Cassazione stabilisce l’illegittimità del licenziamento per giusta causa inflitto inizialmente al lavoratore, in base al rilievo secondo il quale il dipendente che si dedichi ad attività ricreativa sia in grado di tornare al lavoro. Secondo la Corte spetterà al datore di lavoro dimostrare che durante il periodo di inabilità temporanea la condotta del lavoratore è contraria a buona fede, senza che l’interessato debba dimostrare il perdurare della malattia. Pertanto, la Cassazione ha riconosciuto la reintegra del lavoratore che ottiene dunque tutela reale e risarcitoria (ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori).Illegittimità del licenziamento del lavoratore che si reca al mare durante la malattia

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