notizie di venerdì 20 luglio 2018 chiudi
Codici tributo per il versamento delle somme derivanti da atti registrati dall’autorità giudiziaria
A seguito del Provvedimento 9 luglio 2018, con il quale è stata prevista l’estensione dell’utilizzo del Mod. F24 per il pagamento delle somme relative alla registrazione degli atti giudiziari di cui all’art. 37, D.P.R. n. 131/1986, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 18 luglio 2018, n. 57, ha istituito i codici tributo per il relativo versamento. Il codice tributo per il versamento di tutte le imposte e tasse liquidate dall’Agenzia è il seguente:
  • AAGG” denominato “Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall’ufficio”.
Tuttavia, qualora il contribuente intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto, sono utilizzati i seguenti codici tributo:
  • A196” denominato “Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
  • A197” denominato “Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”.
Inoltre, il documento di prassi ha rivisto alcuni codici tributo istituiti con Risoluzione n. 16/2016 che sono stati così ridenominati:
  • A140” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
  • A141” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
  • A146” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
  • A148” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
  • A149” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ ufficio”;
  • A152” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.Codici tributo per il versamento delle somme derivanti da atti registrati dall’autorità giudiziaria

indietroindiceavanti