notizie di venerdì 20 luglio 2018 chiudi
Società tra avvocati, almeno due terzi dei soci devono essere iscritti all’albo forense: Cassazione
Con Sentenza delle Sezioni Unite 19 luglio 2018, n. 19282, la Corte di Cassazione ha stabilito che è valida la società tra avvocati multidisciplinare, purchè almeno due terzi dei soci siano iscritti all’albo forense. In particolare la Suprema Corte, dove aver esaminato l’iter normativo che nel corso degli anni ha regolamentato le diverse disposizioni per le c.d. “società tra professionisti”, ha precisato che a partire dal 1° gennaio 2018, l’esercizio della professione forense (regolamentato dall’art. 4-bis, Legge n. 247/2012, introdotto dall’art. 1, comma 141, Legge n. 124/2017) “consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati”. La Corte di Cassazione ricorda, infatti, che fino all’entrata in vigore della nuova disciplina (Legge n. 124/2017) la società tra avvocati doveva avere quale oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione da parte dei propri soci, tutti necessariamente in possesso del titolo di avvocato (D.Lgs. 96/2001).Società tra avvocati, almeno due terzi dei soci devono essere iscritti all’albo forense: Cassazione

indietroindiceavanti