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Obbligo contributivo anche per i c.d. “artigiani di fatto”: Messaggio INPS
Con Messaggio 14 marzo 2018, n. 1138, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo contributivo per i c.d. “artigiani di fatto”, illustrando, inoltre, gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani. In particolare, l’INPS, ha precisato che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. f-sexies), Legge n. 106/2011, il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana (c.d. “artigiani di fatto”), e quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non può essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività. Pertanto, se a seguito di verbale di accertamento ispettivo emerge una pregressa decorrenza di attività non dichiarata, avviene l’immediata iscrizione alla gestione artigiani INPS ed in tal caso:
  • per quanto concerne la decorrenza dell’iscrizione, essa coinciderà con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale;
  • il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione trattandosi appunto di esercizio abusivo di attività artigiana.Obbligo contributivo anche per i c.d. “artigiani di fatto”: Messaggio INPS

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