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Cumulabilità Tremonti ambientale e conti energia, Risoluzione
Con Risoluzione 20 luglio 2016, n. 58, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di beneficiare della cumulabilità dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” con le agevolazioni previste dai c.d. “conti energia”. In particolare, nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria precisa di non essere competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria. L’Agenzia chiarisce che l’art. 6, Legge n. 388/2000, disciplinante la c.d. “Tremonti ambientale” non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare l’eventuale cumulabilità con altre misure agevolative. Di conseguenza, sono le autorità che disciplinano gli altri tipi di benefici a dover valutare se è possibile beneficiare della cumulabilità (nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo economico). Cumulabilità Tremonti ambientale e conti energia, Risoluzione

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