Dipendente non licenziato in tronco per lo scambio di mail con altra impresa |
In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che scambia mail con altra impresa, se tale condotta è sporadica e non comporta una riduzione della produttività.
Con la Sentenza n. 13865 del 22 maggio 2019 viene chiarito che il recesso è da considerarsi ingiustificato e, pertanto, il lavoratore va reintegrato, in quanto l’utilizzo dello strumento aziendale durante l’orario di lavoro è riconducibile al massimo nell’ambito dei fatti punibili con una sanzione conservativa.Dipendente non licenziato in tronco per lo scambio di mail con altra impresa |
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