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Assoggettamento all’IRPEF dell’indennità versata ai letturisti della compagnia del gas
Secondo la Corte di Cassazione, con riferimento alla somma erogata in cifra fissa, relativamente allo svolgimento di attività lavorativa che comporta la continua mobilità dei dipendenti, per i quali nei singoli contratti a progetto manca l’indicazione di una sede, come quella dei letturisti della compagnia del gas, vale la regola dell’assoggettamento al 50% dell’ammontare, a prescindere da qualsiasi previsione del contratto collettivo. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 15379 del 21 giugno 2017, ha chiarito che è da escludersi l’applicazione del regime agevolato vero e proprio previsto per i trasfertisti (art. 51, comma 5 TUIR), in ragione dell’interpretazione autentica contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017. Pertanto, è da ritenersi che i suddetti emolumenti erogati ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare e su quell’importo il datore deve pagare i contributi.Assoggettamento all’IRPEF dell’indennità versata ai letturisti della compagnia del gas

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