Assoggettamento all’IRPEF dell’indennità versata ai letturisti della compagnia del gas |
Secondo la Corte di Cassazione, con riferimento alla somma erogata in cifra fissa, relativamente allo svolgimento di attività lavorativa che comporta la continua mobilità dei dipendenti, per i quali nei singoli contratti a progetto manca l’indicazione di una sede, come quella dei letturisti della compagnia del gas, vale la regola dell’assoggettamento al 50% dell’ammontare, a prescindere da qualsiasi previsione del contratto collettivo.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 15379 del 21 giugno 2017, ha chiarito che è da escludersi l’applicazione del regime agevolato vero e proprio previsto per i trasfertisti (art. 51, comma 5 TUIR), in ragione dell’interpretazione autentica contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017. Pertanto, è da ritenersi che i suddetti emolumenti erogati ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare e su quell’importo il datore deve pagare i contributi.Assoggettamento all’IRPEF dell’indennità versata ai letturisti della compagnia del gas |
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