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Cigs per le aree di crisi industriale complessa: Circolare del Ministero del Lavoro
Come noto, l’art. 3, comma 1, del DL n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe) convertito nella Legge n. 19/2017 dispone la proroga, al 31 dicembre 2017, della possibilità, per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa che abbiano già completato la fruizione “ordinaria” della cassa integrazione straordinaria, di ricorrere ad un ulteriore periodo di CIGS, della durata massima di 12 mesi. A riguardo, il Ministero del Lavoro interviene con la Circolare n. 7 del 24 marzo 2017 chiarendo tra l’altro che:
  • in presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2017, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2017;
  • saranno prese in considerazione solo le istanze presentate entro il 31.12.2017, con accordo ministeriale sottoscritto nel 2017 e con sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2017;
  • nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse, le imprese possono, intanto, sottoscrivere gli accordi regionali e iniziare le sospensioni o riduzioni di orario, inoltrando la richiesta di convocazione alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali.
Cigs per le aree di crisi industriale complessa: Circolare del Ministero del Lavoro

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