Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali |
Con Risposta 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di conservazione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare l’Agenzia ha precisato che:
- la dichiarazione, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o PEC, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso;
- una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico; in alternativa può comunque, conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa;
- qualora il contribuente intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, dovrà rispettare le regole del C.A.D., attraverso l’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata/avanzata.
Non per ultimo, l’Agenzia precisa che solo il contribuente deve firmare la dichiarazione inviata; l’intermediario non è tenuto a sottoscrivere materialmente la dichiarazione inviata. La sottoscrizione dell’intermediario è, infatti, precedente all’invio telematico e si sostanzia nell’indicazione, all’interno del file, della presenza della firma tramite un flag (riquadro Impegno alla presentazione telematica).Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali |
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