notizie di martedì 21 novembre 2017 chiudi
Niente mobbing nel caso di lavoratore lasciato inattivo
Non è configurabile il mobbing nell’ipotesi in cui un dipendente sia lasciato senza lavoro e la sua scrivania vuota, in quanto la presunta vittima, ai fini del risarcimento, ha l’onere di provare la sistematicità delle vessazioni e l’intento di allontanarla dal luogo di lavoro. La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 27444 del 20 novembre 2017, ha confermato che, per la sussistenza della condotta lesiva del datore di lavoro, vanno accertati dal giudice di merito i seguenti elementi: una serie di comportamenti sistematici di carattere vessatorio, l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, il nesso eziologico tra tali condotte e il pregiudizio subito dalla vittima, l’intento persecutorio dei comportamenti lesivi. Niente mobbing nel caso di lavoratore lasciato inattivo

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