notizie di martedì 25 giugno 2019 chiudi
L’obbligazione contributiva minima è indisponibile alla volontà delle parti
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15120/2019 ha statuito che al lavoratore deve essere garantito un minimale contributivo parametrato sulla retribuzione “virtuale”, come previsto dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa (ex art. 1, DL n. 338/1989). La Suprema Corte, in accoglimento della richiesta dell’INAIL della differenza dei contributi non versati rispetto all’orario pieno di lavoro, ha sottolineato che non sussiste una generale libertà in capo a datori e lavoratori a modificare l’entità dell’obbligazione contributiva, la quale è indisponibile alla volontà delle parti stesse. I giudici hanno puntualizzato che la retribuzione virtuale contributiva è soggetta a riduzione solo in riferimento alle cause espressamente elencate per i vari settori o in caso di regolare contratto part-time. L’obbligazione contributiva minima è indisponibile alla volontà delle parti

indietroindiceavanti