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Perdite d’impresa: Risposta Agenzia Entrate
Con Risposta 24 marzo 2020, n. 94, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle perdite conseguite nell’ambito del reddito d’impresa (art. 8, comma 3, TUIR). Nel caso di specie, il contribuente è venuto a conoscenza della perdita relativa al 2014 solo a seguito dell’avviso di accertamento nel 2019. In tal caso, l’Agenzia afferma che non è possibile spostare la competenza di tale perdita ritenendo comunque che la stessa sia utilizzabile dal contribuente nei periodi d’imposta successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Ciò in quanto, se lo stesso avesse operato correttamente avrebbe dichiarato nel periodo d’imposta 2014 la perdita accertata nel 2019. Pertanto, l’Agenzia precisa che la perdita relativa al periodo d’imposta 2014 è utilizzabile dal contribuente:
  • per l’intero importo che trova capienza, dal 2015 al 2017;
  • per la parte eventualmente residua, illimitatamente e nel limite dell’80%, dal 2018.
Perdite d’impresa: Risposta Agenzia Entrate

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