INFORMATIVA N. 220 |
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Trento, 18.09.2012 |
Oggetto:
Riferimenti:
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Art. 54, comma 1, TUIR
·
Circolari Agenzia Entrate 18.6.2001, n. 58/E e
23.6.2010 n. 38/E
·
Istruzioni modelli studi di settore
In sintesi:
Le somme incassate
dal professionista intestatario dei contratti delle utenze e della locazione
dello studio a titolo di riaddebito delle spese comuni ad un altro
professionista concorrono a ridurre le spese sostenute dallo stesso.
Per l’addebito
delle spese il professionista deve emettere fattura con IVA e senza
applicazione della ritenuta d’acconto.
Le somme così
addebitate sono dedotte dall’altro professionista nell’anno in cui provvede al
pagamento.
Per tali spese sono previste specifiche modalità di esposizione nel modello studi di settore.
In
presenza di più professionisti, senza vincoli associativi e con autonoma
partita IVA che utilizzano lo stesso studio usufruendo in comune di beni e servizi, generalmente, il contratto
di locazione dell’immobile, le utenze (acqua, elettricità, telefono, ecc.) ed i
servizi vari (segreteria, pulizie, ecc.) sono intestati ad un solo professionista che provvede al riaddebito periodico delle stesse all’altro professionista.
In tale ipotesi sorge la questione
in merito al corretto trattamento fiscale applicabile al riaddebito delle spese comuni e del correlato riflesso ai fini
degli studi di settore.
In base al principio generale per
la determinazione del reddito di lavoro autonomo contenuto nell’art. 54, comma
1, TUIR:
“Il reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei
successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che
li corrisponde”. |
Dalla
lettura di tale disposizione si desume che il reddito di lavoro autonomo è dato
dalla differenza tra i compensi
percepiti nel periodo d’imposta, al netto dei contributi previdenziali, e
le spese sostenute del medesimo periodo d’imposta per lo svolgimento dell’attività.
Di conseguenza, salvo specifiche deroghe, il reddito va determinato con il
criterio di cassa e rilevano:
®
i compensi percepiti in denaro o in natura, anche sotto forma di
partecipazione agli utili.
Ogni altra entrata, non originata dall’attività svolta
tipicamente dal professionista, non può essere considerata “compenso” e
pertanto determina un incasso avente
diversa natura.
|
I contributi previdenziali e
assistenziali integrativi
addebitati in fattura dal professionista, non concorrono alla formazione del
reddito qualora il soggetto risulti iscritto ad una autonoma Cassa di
previdenza. Diversamente in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS la
rivalsa del contributo previdenziale costituisce “compenso”; |
®
le spese e gli oneri inerenti
alla produzione del reddito sostenuti nel periodo d’imposta.
IL RIADDEBITO
DELLE SPESE COMUNI |
Il professionista intestatario dei contratti e
delle utenze riceve e annota le fatture relative alle spese comuni che
saranno successivamente riaddebitate, per la quota di competenza, all’altro
professionista che utilizza lo studio. In merito al trattamento fiscale del
riaddebito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2001, n. 58/E ha
precisato che:
“Il riaddebito,
da parte di un professionista, delle spese
comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in
associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato
attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le
somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal
professionista intestatario dell'utenza”. |
Sulla
base di quanto sopra, il professionista intestatario dei contratti / utenze,
per ripartire le spese comuni deve emettere
fattura con applicazione dell’IVA, per la quota di spese non di propria competenza.
Tale
somma non va assoggettata a ritenuta
alla fonte in quanto il riaddebito dei costi non costituisce compenso
professionale. Pertanto, al momento del pagamento, l’altro professionista non
deve operare la ritenuta a titolo d’acconto.
In merito
al trattamento applicabile al contributo integrativo si riscontra che le varie
casse previdenziali non prevedono una
regolamentazione omogenea. Infatti, ad esempio:
·
la Cassa nazionale dei
Dottori commercialisti ed esperti contabili precisa che il contributo
integrativo va applicato anche alle
parcelle emesse a titolo di addebito spese;
· la Cassa previdenza ingegneri e architetti precisa che il
contributo in esame non va applicato “nei rapporti di collaborazione tra
ingegneri e architetti”, ancorché partecipanti ad associazioni o società tra
professionisti, nonché, alle prestazioni effettuate fra società di ingegneria e
i predetti soggetti;
· la Cassa previdenziale
dei Consulenti del lavoro, “per prassi consolidata”, non prevede l’applicazione del contributo integrativo (Parere
Fondazione Studi Consulenti del lavoro 14.9.2010, n. 23).
Ai fini reddituali, il professionista che sostiene
direttamente le spese, in quanto titolare del contratto di locazione e
intestatario delle utenze, deve rettificare in
diminuzione le spese sostenute per
la quota riaddebitata.
|
L’Agenzia
delle Entrate nella Circolare 23.6.2010, n. 38/E precisa che le somme
rimborsate al professionista non costituiscono reddito di lavoro autonomo e
pertanto non rilevano “quale componente positivo di reddito”.
Infatti, la parte di costo riaddebitata (o da riaddebitare) non è inerente l’attività esercitata. |
Esempio
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L’arch.
Verdi esercita la propria attività professionale nello studio dell’ing.
Rossi, al quale provvede a rimborsare ogni trimestre le relative spese. I
professionisti hanno concordato un unico importo forfetario mensile (€ 400). |
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Ing. Leonardo Rossi Via Mazzini, 64 37100 - Verona C.F. RSSLRD69C10L781X P.IVA. 03456780239 |
Arch. Gianni Verdi Via Mazzini, 64 37100 – Verona C.F. VRDGNN72A01L781Z P.IVA. 01530760220 |
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Fattura n. 020 del 12.4.2012 Rimborso spese
utilizzo studio, periodo gennaio –
marzo 2012, comprese le utenze Imponibile IVA
21% TOTALE
FATTURA |
€ 1.200,00 €
252,00 € 1.452,00 |
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ASPETTI
DICHIARATIVI (MOD. UNICO PF) |
Considerato che le somme per le
spese comuni riaddebitate all’altro professionista non sono qualificate
“compensi professionali”, le stesse per il professionista
titolare dei contratti non possono essere riportate né a rigo RE2, né a
rigo RE3 del mod. UNICO. Infatti:
®
a rigo RE2 “Compensi derivanti dall’attività
professionale o artistica” vanno riportati i compensi lordi, in denaro e in
natura o sotto forma di partecipazione agli utili, che derivano dall’attività professionale;
®
a rigo RE3 “Altri proventi lordi” vanno riportati i
proventi che derivano da situazioni “particolari”, quali:
ð
proventi conseguiti in
sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni;
ð
indennità conseguite,
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, consistenti nella
perdita di tali redditi, con esclusione delle indennità dipendenti da morte o
invalidità permanente (salvo che si tratti di indennità relative ai redditi
prodotti in più anni per le quali è prevista la tassazione separata);
ð
interessi moratori e
per dilazione di pagamento percepiti nell’anno relativi a crediti per
prestazioni rese nell’esercizio di arti e professioni;
ð
corrispettivi
percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali
comunque riferibili all’attività professionale.
Non
potendo indicare tra i compensi professionali i proventi conseguiti dal
riaddebito delle spese all’altro professionista, gli stessi, come accennato,
vanno portati in diminuzione delle relative spese per utenza e/o delle altre
spese indicate nella dichiarazione dei redditi. Così ad esempio:
®
a rigo RE11 “Spese per prestazioni di lavoro dipendente
e assimilato” va indicato l’ammontare dei costi del personale dipendente
(ad esempio, segretaria) al netto della quota riaddebitata all’altro
professionista;
®
a rigo RE14 “Consumi” va indicato l’ammontare delle
spese telefoniche al netto della quota riaddebitata.
Il professionista non titolare dei contratti registra le fatture di
riaddebito delle spese comuni con le consuete modalità e deduce le stesse al momento del pagamento secondo il
principio di cassa.
In merito alla
compilazione della dichiarazione dei redditi, si ritiene di poter utilizzare la
modalità espositiva analoga a quella applicabile negli studi di settore, ossia
riportare tali spese a rigo RE12 “Compensi
corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente
afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente”.
Qualora nelle fatture
emesse dall’altro professionista siano
indicate separatamente le varie voci di spesa, si ritiene possibile
indicarle nel quadro RE in corrispondenza degli specifici righi.
STUDI DI SETTORE |
Analogamente alla compilazione del quadro RE del mod. UNICO,
poiché le spese riaddebitate dal professionista
che sostiene direttamente i costi e le spese, non sono compensi
professionali, le stesse non vanno indicate né a rigo G01 “Compensi dichiarati”, né a rigo G03 “Altri proventi lordi”. Tali spese vanno infatti portate in diminuzione delle relative spese
per utenze e/o delle altre spese comuni riaddebitate. In particolare, i
righi interessati sono i seguenti:
·
rigo G05 “Spese per
prestazioni di lavoro dipendente”;
·
rigo G08 “Consumi”. Vanno
indicate, tra l’altro, le spese (deducibili) relative ai servizi telefonici e
accessori (ad esempio, uso fax), ai consumi di energia elettrica;
·
rigo G09 “Altre spese”.
Vanno indicate, tra l’altro, le spese inerenti l’attività professionale
sostenute e documentate (ad esempio, spese di cancelleria, di riscaldamento,
pulizia, postali, acqua, abbonamenti a riviste e banche dati, tassa sui
rifiuti);
·
rigo G12 “Altre componenti
negative”. Vanno indicate le spese (deducibili) non incluse nei precedenti
righi. Pertanto vanno indicate, tra l’altro, le spese relative agli immobili,
fatta esclusione delle quote di ammortamento (ad esempio, canoni locazione
immobiliare, spese condominiali, di manutenzione dell’immobile).
Secondo
quanto precisato nelle istruzioni alla compilazione del modello studi di
settore il professionista non titolare di contratti deve includere a rigo B04 l’ammontare delle spese
sostenute relativamente alle strutture
polifunzionali.
Per
strutture polifunzionali, secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare 13.6.2001,
n. 54/E) si intendono:
“quelle (diverse dagli
studi associati) in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono
una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una
parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività
(ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi
di segreteria, ecc ...)”. |
Per
quanto riguarda la compilazione del quadro G relativo ai dati contabili, le
istruzioni precisano che a rigo G07
“Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale” devono essere
indicate, anche, le spese sostenute per le strutture polifunzionali in cui
operano più professionisti e ripartiscono tra loro le spese.
Con
riferimento alle spese sostenute per la locazione nonché alle spese
condominiali, qualora:
·
siano evidenziate in
fattura unitariamente agli altri servizi, le stesse vanno
incluse a rigo G07;
·
siano evidenziate in
fattura distintamente, le stesse non
vanno incluse né a rigo B04, né a rigo G07, bensì a rigo G12.n
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