INFORMATIVA  N. 220

 

Trento, 18.09.2012

 

Oggetto:

 

IL TRATTAMENTO DEL RIADDEBITO DEI COSTI COMUNI TRA PROFESSIONISTI

 

Riferimenti:

 

·       Art. 54, comma 1, TUIR

·       Circolari Agenzia Entrate 18.6.2001, n. 58/E e 23.6.2010 n. 38/E

·       Istruzioni modelli studi di settore

 

In sintesi:

 

Le somme incassate dal professionista intestatario dei contratti delle utenze e della locazione dello studio a titolo di riaddebito delle spese comuni ad un altro professionista concorrono a ridurre le spese sostenute dallo stesso.

Per l’addebito delle spese il professionista deve emettere fattura con IVA e senza applicazione della ritenuta d’acconto.

Le somme così addebitate sono dedotte dall’altro professionista nell’anno in cui provvede al pagamento.

Per tali spese sono previste specifiche modalità di esposizione nel modello studi di settore.

 

In presenza di più professionisti, senza vincoli associativi e con autonoma partita IVA che utilizzano lo stesso studio usufruendo in comune di beni e servizi, generalmente, il contratto di locazione dell’immobile, le utenze (acqua, elettricità, telefono, ecc.) ed i servizi vari (segreteria, pulizie, ecc.) sono intestati ad un solo professionista che provvede al riaddebito periodico delle stesse all’altro professionista.

In tale ipotesi sorge la questione in merito al corretto trattamento fiscale applicabile al riaddebito delle spese comuni e del correlato riflesso ai fini degli studi di settore.

 

In base al principio generale per la determinazione del reddito di lavoro autonomo contenuto nell’art. 54, comma 1, TUIR:

 

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde”.

 

Dalla lettura di tale disposizione si desume che il reddito di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta, al netto dei contributi previdenziali, e le spese sostenute del medesimo periodo d’imposta per lo svolgimento dell’attività. Di conseguenza, salvo specifiche deroghe, il reddito va determinato con il criterio di cassa e rilevano:

®     i compensi percepiti in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Ogni altra entrata, non originata dall’attività svolta tipicamente dal professionista, non può essere considerata “compenso” e pertanto determina un incasso avente diversa natura.

I contributi previdenziali e assistenziali integrativi addebitati in fattura dal professionista, non concorrono alla formazione del reddito qualora il soggetto risulti iscritto ad una autonoma Cassa di previdenza. Diversamente in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS la rivalsa del contributo previdenziale costituisce “compenso”;

®     le spese e gli oneri inerenti alla produzione del reddito sostenuti nel periodo d’imposta.

 

IL RIADDEBITO DELLE SPESE COMUNI

 

Il professionista intestatario dei contratti e delle utenze riceve e annota le fatture relative alle spese comuni che saranno successivamente riaddebitate, per la quota di competenza, all’altro professionista che utilizza lo studio. In merito al trattamento fiscale del riaddebito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2001, n. 58/E ha precisato che:

 

Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza”.

 

Sulla base di quanto sopra, il professionista intestatario dei contratti / utenze, per ripartire le spese comuni deve emettere fattura con applicazione dell’IVA, per la quota di spese non di propria competenza.

Tale somma non va assoggettata a ritenuta alla fonte in quanto il riaddebito dei costi non costituisce compenso professionale. Pertanto, al momento del pagamento, l’altro professionista non deve operare la ritenuta a titolo d’acconto.

In merito al trattamento applicabile al contributo integrativo si riscontra che le varie casse previdenziali non prevedono una regolamentazione omogenea. Infatti, ad esempio:

·   la Cassa nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili precisa che il contributo integrativo va applicato anche alle parcelle emesse a titolo di addebito spese;

·   la Cassa previdenza ingegneri e architetti precisa che il contributo in esame non va applicato “nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti”, ancorché partecipanti ad associazioni o società tra professionisti, nonché, alle prestazioni effettuate fra società di ingegneria e i predetti soggetti;

·   la Cassa previdenziale dei Consulenti del lavoro, “per prassi consolidata”, non prevede l’applicazione del contributo integrativo (Parere Fondazione Studi Consulenti del lavoro 14.9.2010, n. 23).

Ai fini reddituali, il professionista che sostiene direttamente le spese, in quanto titolare del contratto di locazione e intestatario delle utenze, deve rettificare in diminuzione le spese sostenute per la quota riaddebitata.

 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.6.2010, n. 38/E precisa che le somme rimborsate al professionista non costituiscono reddito di lavoro autonomo e pertanto non rilevano quale componente positivo di reddito”. Infatti, la parte di costo riaddebitata (o da riaddebitare) non è inerente l’attività esercitata.

 

Esempio

L’arch. Verdi esercita la propria attività professionale nello studio dell’ing. Rossi, al quale provvede a rimborsare ogni trimestre le relative spese. I professionisti hanno concordato un unico importo forfetario mensile (€ 400).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Leonardo Rossi

Via Mazzini, 64

37100 - Verona

C.F. RSSLRD69C10L781X

P.IVA. 03456780239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arch. Gianni Verdi

Via Mazzini, 64

37100 – Verona

C.F. VRDGNN72A01L781Z

P.IVA. 01530760220

 

 

Fattura n. 020 del 12.4.2012

 

Rimborso spese utilizzo studio,

periodo gennaio – marzo 2012, comprese le utenze

 

Imponibile

IVA 21%

TOTALE FATTURA

 

 

 

 

 

                1.200,00

                   252,00

                1.452,00

 

 

 

ASPETTI DICHIARATIVI (MOD. UNICO PF)

professionista titolare dei contratti

Considerato che le somme per le spese comuni riaddebitate all’altro professionista non sono qualificate “compensi professionali”, le stesse per il professionista titolare dei contratti non possono essere riportate né a rigo RE2, né a rigo RE3 del mod. UNICO. Infatti:

®     a rigo RE2 “Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica” vanno riportati i compensi lordi, in denaro e in natura o sotto forma di partecipazione agli utili, che derivano dall’attività professionale;

®     a rigo RE3 “Altri proventi lordi” vanno riportati i proventi che derivano da situazioni “particolari”, quali:

ð      proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni;

ð      indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, consistenti nella perdita di tali redditi, con esclusione delle indennità dipendenti da morte o invalidità permanente (salvo che si tratti di indennità relative ai redditi prodotti in più anni per le quali è prevista la tassazione separata);

ð      interessi moratori e per dilazione di pagamento percepiti nell’anno relativi a crediti per prestazioni rese nell’esercizio di arti e professioni;

ð      corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale.

Non potendo indicare tra i compensi professionali i proventi conseguiti dal riaddebito delle spese all’altro professionista, gli stessi, come accennato, vanno portati in diminuzione delle relative spese per utenza e/o delle altre spese indicate nella dichiarazione dei redditi. Così ad esempio:

®     a rigo RE11 “Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato” va indicato l’ammontare dei costi del personale dipendente (ad esempio, segretaria) al netto della quota riaddebitata all’altro professionista;

®     a rigo RE14 “Consumi” va indicato l’ammontare delle spese telefoniche al netto della quota riaddebitata.

professionista non titolare dei contratti

Il professionista non titolare dei contratti registra le fatture di riaddebito delle spese comuni con le consuete modalità e deduce le stesse al momento del pagamento secondo il principio di cassa.

In merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi, si ritiene di poter utilizzare la modalità espositiva analoga a quella applicabile negli studi di settore, ossia riportare tali spese a rigo RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente”.

Qualora nelle fatture emesse dall’altro professionista siano indicate separatamente le varie voci di spesa, si ritiene possibile indicarle nel quadro RE in corrispondenza degli specifici righi.

 

STUDI DI SETTORE

professionista titolare dei contratti

Analogamente alla compilazione del quadro RE del mod. UNICO, poiché le spese riaddebitate dal professionista che sostiene direttamente i costi e le spese, non sono compensi professionali, le stesse non vanno indicate né a rigo G01 “Compensi dichiarati”, né a rigo G03 “Altri proventi lordi”. Tali spese vanno infatti portate in diminuzione delle relative spese per utenze e/o delle altre spese comuni riaddebitate. In particolare, i righi interessati sono i seguenti:

·   rigo G05Spese per prestazioni di lavoro dipendente”;

·   rigo G08Consumi”. Vanno indicate, tra l’altro, le spese (deducibili) relative ai servizi telefonici e accessori (ad esempio, uso fax), ai consumi di energia elettrica;

·   rigo G09Altre spese”. Vanno indicate, tra l’altro, le spese inerenti l’attività professionale sostenute e documentate (ad esempio, spese di cancelleria, di riscaldamento, pulizia, postali, acqua, abbonamenti a riviste e banche dati, tassa sui rifiuti);

·   rigo G12Altre componenti negative”. Vanno indicate le spese (deducibili) non incluse nei precedenti righi. Pertanto vanno indicate, tra l’altro, le spese relative agli immobili, fatta esclusione delle quote di ammortamento (ad esempio, canoni locazione immobiliare, spese condominiali, di manutenzione dell’immobile).

professionista non titolare dei contratti

Secondo quanto precisato nelle istruzioni alla compilazione del modello studi di settore il professionista non titolare di contratti deve includere a rigo B04 l’ammontare delle spese sostenute relativamente alle strutture polifunzionali.

Per strutture polifunzionali, secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare 13.6.2001, n. 54/E) si intendono:

 

“quelle (diverse dagli studi associati) in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc ...)”.

 

Per quanto riguarda la compilazione del quadro G relativo ai dati contabili, le istruzioni precisano che a rigo G07Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale” devono essere indicate, anche, le spese sostenute per le strutture polifunzionali in cui operano più professionisti e ripartiscono tra loro le spese.

Con riferimento alle spese sostenute per la locazione nonché alle spese condominiali, qualora:

·   siano evidenziate in fattura unitariamente agli altri servizi, le stesse vanno incluse a rigo G07;

·   siano evidenziate in fattura distintamente, le stesse non vanno incluse né a rigo B04, né a rigo G07, bensì a rigo G12.n

 

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