notizie di mercoledì 16 gennaio 2019 chiudi
Non è necessaria la prova dei singoli crediti dovuti da committente e appaltatore in solido tra loro
In tema di appalti, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 834 pubblicata il 15 gennaio 2019, ha affermato un importante principio in tema di tutela del lavoratore per la omessa corresponsione di retribuzione e contributi dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice. I giudici hanno ribadito la solidarietà tra committente e appaltatore sancita dall’art. 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003 e dall’art. 2112 c.c., secondo la quale il lavoratore può rivolgersi ad entrambi per trovare tutela delle proprie ragioni creditizie. Il lavoratore non deve quindi provare l’esistenza e l’ammontare del suo credito sia nei confronti dell’appaltatore che del committente, ma sarà sufficiente provare il credito nei confronti della società per la quale ha prestato la propria opera.Non è necessaria la prova dei singoli crediti dovuti da committente e appaltatore in solido tra loro

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