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Interventi di manutenzione straordinaria “declassati” ad ordinaria: l’Agenzia conferma la detraibilità ai fini del recupero edilizio
Con Risposta ad Interpello 16 settembre 2019, n. 383, l‘Agenzia delle Entrate ha confermato i criteri generali per l’individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria allo scopo di definire la loro detraibilità ai fini del recupero edilizio. Richiamando il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e il D.M. 2 marzo 2018, è stato osservato come alcuni interventi edilizi prima classificati come manutenzione straordinaria siano stati declassati a manutenzione ordinaria, rendendo dubbia la loro detraibilità. L’Agenzia, rifacendosi al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha ribadito i requisiti distintivi di ciascuna tipologia di manutenzione (riparazione o innovazione dell’edificio esistente) e ha chiarito come le modifiche recate dal citato D.Lgs n. 222/2016 non riguardino la definizione degli interventi e non abbiano effetti sulle detrazioni previste. Nel caso di specie è stata ammessa la detraibilità della sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia che, prima inquadrabile come manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 380/2001) è ora stata declassata a “opera realizzabile in attività di edilizia libera”. A causa della natura tecnica della valutazione, l’Agenzia ha richiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di stabilire che le modifiche normative intervenute non abbiano ridisegnato il confine tra manutenzione straordinaria ed ordinaria, con conseguenze dirette sulla detraibilità degli interventi.Interventi di manutenzione straordinaria “declassati” ad ordinaria: l’Agenzia conferma la detraibilità ai fini del recupero edilizio

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