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No art bonus se la fondazione non ha natura sostanzialmente pubblicistica: Interpelli
Con le Risposte n. 250, 258 e 262, emanate in data 17 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al c.d. “art bonus”, agevolazione introdotta dal D.L. n. 83/2014. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che le erogazioni liberali destinate al sostegno dell’attività di una fondazione, ente di diritto privato, non possono beneficiare del credito d’imposta in esame qualora la fondazione non soddisfi il requisito dell’appartenenza pubblica. L’Agenzia ricorda che tale requisito si considera integrato oltre che dall’appartenenza della fondazione allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali anche da altre caratteristiche quali, ad esempio:
  • la costituzione dell’ente per iniziativa di soggetti pubblici o
  • la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo.
No art bonus se la fondazione non ha natura sostanzialmente pubblicistica: Interpelli

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