La domanda di pensione non interrompe il periodo indennizzato per il licenziamento illegittimo |
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10721 del 17 aprile 2019, afferma che l’istanza di pensione non estingue il risarcimento del danno, poiché la sola maturazione del diritto al pensionamento e la domanda presentata non sono atti idonei ad interrompere il rapporto di lavoro per cui si chiede di essere risarciti.
Questo è il principio che emerge dalla vicenda di un dipendente che, lamentando di lavorare in condizioni stressanti, veniva successivamente licenziato. Impugnata l’estinzione del rapporto chiedeva e otteneva i danni oltre all’indennità sostitutiva alla reintegra. Gli eredi si oppongono al calcolo del danno perché si ferma all’istanza di pensione e i giudici accolgono il ricorso.La domanda di pensione non interrompe il periodo indennizzato per il licenziamento illegittimo |
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